Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Dalla data di entrata in vigore delle norme attuative di cui agli articoli 6, comma 4, e 9, comma 6, sono abrogati: la legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; l'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 86, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407; l'articolo 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344; l'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni; l'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
      2. Sono fatte salve, nelle more della data di entrata in vigore delle norme di attuazione del presente capo, le disposizioni previste dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile

 

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1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, e 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000.